Dal 20 maggio è possibile presentare la dichiarazione dei redditi accedendo alla dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgendosi a un Caf o intermediario abilitato.
È questo il momento in cui è bene fare chiarezza circa i vantaggi fiscali dell’adesione ai fondi pensione, in modo da mettere bene a fuoco quali siano i campi della dichiarazione dei redditi e della Certificazione Unica da osservare con attenzione.
Sappiamo che i versamenti ai fondi pensione sono deducibili, il che comporta il risparmio di un importo pari alla propria aliquota marginale Irpef – oltre che le addizionali regionali e comunali – su tali versamenti, come se queste somme non le avessimo guadagnate.
Le parti del 730 da verificare sono nel Quadro C – Oneri e spese, Sezione II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, righe da E27 a E30, relativi proprio ai contributi per previdenza complementare.
Distinguiamo le casistiche.
In caso di versamento tramite datore di lavoro, cui abbiamo chiesto di effettuare le trattenute in busta paga, quando i versamenti sono entro il plafond di deducibilità, di norma non occorre compilare questa sezione, che sarà in ogni caso già popolata nella precompilata con i dati della Certificazione Unica rilasciata da datore di lavoro.
Questo è il caso dell’aderente al fondo pensione che versa la contribuzione ordinaria pari a una percentuale del reddito e che dunque percepisce il beneficio della deduzione direttamente in busta paga, senza evidenziare contributi non dedotti (quando non è indicato alcun importo nella casella 413 Certificazione Unica).
In ogni caso è bene verificare che la precompilata sia popolata correttamente.
In particolare, nel Rigo E27 saranno indicati i contributi a deducibilità ordinaria, nei limiti di 5.164,57 euro, nel quale si considerano i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro, riportando nella colonna 1 l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica.
La colonna 2, invece, riguarda i versamenti diretti a un fondo pensione, cioè senza il tramite del datore di lavoro nella sua veste di sostituto di imposta. Se nel 2023 ho versato un contributo diretto, infatti, è qui che devo riportare tale importo, che sarà comunque deducibile nei limiti del plafond complessivo di 5.164,57 euro.
Se siamo lavoratori di prima occupazione post 1° gennaio 2007, invece, dobbiamo prestare attenzione al Rigo E28. Chi al 1° gennaio 2007 non aveva una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, infatti, può dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, maggiorati di ulteriori 2.582,29 euro se nei primi cinque anni di partecipazione a un fondo pensione non ha sfruttato tutto il plafond di deducibilità.