Il fenomeno della sanità integrativa in Italia è molto ampio e consta di molti soggetti, con diversa natura, che a vario titolo contribuiscono a supportare il Servizio sanitario nazionale nel suo scopo di tutelare la salute – sia in termini di cura che in termini di prevenzione – dell’individuo e della collettività.
Parte di questo sistema è monitorato dal Ministero della salute attraverso il lavoro di verifica svolto dall’Anagrafe dei fondi sanitari.
A partire dal 2010, infatti, l’Anagrafe – istituita presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute – rilascia con cadenza annuale un attestato di iscrizione ai fondi sanitari che volontariamente ne facciano richiesta tramite il Sistema Informativo Anagrafe dei Fondi Sanitari (SIAF-NSIS), e che risultano possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente (DM 27/10/2009).
L’iscrizione all’Anagrafe rappresenta la condizione necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
Il Ministero restituisce una fotografia di questo sistema attraverso dei report periodici, l’ultimo dei quali è il 2° Report System sull’Anagrafe dei fondi sanitari, pubblicato nell’aprile 2022.
Il rapporto, relativo ai fondi attestati fino all’anno 2020, è un aggiornamento dei dati sull’attività dei Fondi sanitari integrativi attestati dall’Anagrafe negli anni 2018, 2019 e 2020.
Il report evidenzia come negli ultimi anni il numero dei fondi che hanno deciso di procedere alla registrazione ha avuto un progressivo, seppur lieve, incremento passando da 311 dell’anno 2018 a 318 del 2020
Gli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso, con finalità esclusivamente assistenziali, che dedicano almeno il 20% delle risorse annuali ad attività integrative rispetto al Ssn, hanno dichiarato di aver erogato, nell’anno 2019, prestazioni sanitarie e sociosanitarie per un totale di circa 3 miliardi di euro, di cui 925 milioni di euro per attività strettamente integrative al Ssn, a favore di più di 14 milioni di iscritti.
Tali fondi possono erogare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle erogate dal pilastro pubblico, svolgendo anche in questo caso attività di supporto al Ssn, alleggerendo quest’ultimo del carico derivante domanda di prestazioni e servizi. Tuttavia, per potersi iscrivere al registro tenuto dal Ministero, essi devono erogare almeno il 20% delle prestazioni totali come prestazioni strettamente integrative da intendersi come prestazioni legate alla non autosufficienza e all’odontoiatria non rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Oltre a tali fondi, l’Anagrafe mappa anche i Fondi sanitari esclusivamente integrativi rispetto al Snn che invece hanno dichiarato di aver erogato, nell’anno 2019, prestazioni sanitarie e sociosanitarie per un totale di più di 2 milioni di euro a favore di circa 38 mila iscritti.
I dati dell’Anagrafe dimostrano che l’utilizzo di queste forme di assistenza sanitaria è tutt’altro che residuale e molti sono i soggetti che si rivolgono ai fondi sanitari per ricevere prestazioni e servizi di natura sanitaria e sociosanitaria.
Naturalmente, per l’erogazione di quest’ultimi, i fondi sanitari prevedono delle procedure che consentano di verificare che quanto richiesto dall’iscritto sia necessario e appropriato dal punto di vista sanitario.
A partire dal 2022, per effetto della legge per il mercato e la concorrenza, sono stati riconosciuti al Ministero della Salute alcune nuove funzioni, anche attraverso l’istituzione del nuovo Osservatorio nazionale permanente dei Fondi sanitari integrativi (Ofsi) il quale ha finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento.
Sempre in attuazione della legge sopracitata, sono stati emanati due decreti ministeriali:
- il primo del 15 settembre 2022 disciplina la costituzione e l’organizzazione del predetto Osservatorio che opererà presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
- il secondo decreto, del 30 settembre 2022, disciplina invece il Cruscotto delle prestazioni dei Fondi sanitari attraverso il quale – dopo un primo periodo di sperimentazione – verranno richieste nuove e più dettagliate informazioni ai soggetti che vorranno iscriversi all’Anagrafe.
In questo modo il Ministero avrà modo di avere un quadro più preciso su quella parte di sanità integrativa “monitorata”, in modo da orientare eventuali future scelte legislative che sarebbero comunque finalizzate a rendere il sistema sempre più virtuoso e utile sia per il pilastro sanitario pubblico che per l’iscritto.
Oltre alla sanità integrativa “registrata” e poiché la registrazione non è obbligatoria, esistono altre forme che svolgono un ruolo di supporto al Ssn erogando prestazioni di tipo sanitario e sociosanitario. Tuttavia su tali soggetti, sul loro funzionamento, sulle attività svolte e sulla platea degli aderenti non è possibile avere dati certi.
Per i lavoratori del settore agrario, sono operativi due fondi sanitari di origine negoziale che offrono ai propri assistiti prestazioni sanitarie che possono essere integrative, complementari e anche sostitutive di quelle erogate dal servizio pubblico.
Il primo è il Fondo FIA. Allo stesso sono iscritti i dirigenti, gli appartenenti ai quadri direttivi e gli impiegati tecnici e amministrativi in attività di servizio, che prestino opera retribuita alle dipendenze di imprese agricole singole o associate nonché di Istituti, Enti, Associazioni ed organismi comunque denominati, operanti nel settore economico dell’agricoltura, cui si applica, rispettivamente, il CCNL per i Dirigenti dell’agricoltura del 3 agosto 1993 ed il CCNL Quadri e Impiegati Agricoli del 28 luglio 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
Possono poi iscriversi al medesimo fondo, oltre ad altri destinatari specificamente individuati, gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, gli iscritti alla Fondazione Enpaia Gestione Separata Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; e gli iscritti alla Gestione Separata Agrotecnici.
Il Fondo provvede alle prestazioni assistenziali anche in favore degli appartenenti al nucleo familiare degli iscritti (salvo per le esclusioni espressamente specificate) che all’atto dell’iscrizione ne abbiano fatto richiesta.