La sanità integrativa, così come la previdenza complementare e specialmente se di origine negoziale, si incardina in un sistema di tutele variegato che prende il nome di welfare contrattuale.
Il welfare contrattuale si compone di un insieme di strumenti che il datore di lavoro può o deve offrire ai propri dipendenti per effetto di disposizioni contrattuali. Un datore di lavoro può impegnarsi anche autonomamente a offrire misure di welfare ai propri dipendenti, in questo caso lo strumento utilizzato per “disciplinare” la materia è generalmente un regolamento aziendale.
Le prestazioni di welfare, se rientranti qualitativamente e quantitativamente nei limiti della disciplina in materia, sono da considerarsi escluse da reddito e quindi non tassate.
Con riferimento alla sanità integrativa contrattuale, ad esempio, l’esclusione da reddito dei contributi ivi versati è prevista entro il plafond di 3615,20 euro.
A partire dal 2016, il Legislatore ha emanato diversi provvedimenti normativi finalizzati ad ampliare la portata dell’elenco delle prestazioni di welfare, così da incoraggiare l’utilizzo di tali strumenti da parte dei datori di lavoro e a favore dei lavoratori.
A titolo meramente esemplificativo, per comprendere come il Legislatore si sia mosso in tale sistema, possiamo citare una delle le modifiche introdotte ad opera della Legge di Stabilità per il 2016: la nuova formulazione della lettera f-bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, prevede che siano escluse da reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari fiscalmente a carico, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. La formulazione precedente della norma prevedeva che l’esclusione potesse valere solo per somme, servizi e prestazioni erogati per la frequenza di asili nido e colonie climatiche.
Ultimamente, inoltre, attraverso disposizioni transitorie contenute per lo più nelle leggi di bilancio, sono state previste deroghe “temporanee” al limite quantitativo e qualitativo previsto per una particolare tipologia di prestazione di welfare: i fringe benefit.
L’ultima di queste deroghe, in ordine ti tempo, è contenuta nella Legge di bilancio per il 2024.
In particolare, tale provvedimento normativo ha previsto, transitoriamente per il solo anno fiscale in corso, una nuova deroga alla soglia di 258,23 euro indicata all’articolo 51, comma 3, del Tuir per gli emolumenti in natura erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti (fringe benefit).
Tale soglia è aumentata – nel 2024 – a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri.
Come già previsto in passato da una serie di provvedimenti (Decreto Aiuti bis, Decreto Aiuti quater, Dl Lavoro, Legge di Bilancio per il 2023), anche per il 2024 e per effetto della disposizione in commento queste somme possono essere erogate per il pagamento (o il rimborso delle spese sostenute per il pagamento) delle utenze di luce, gas e acqua.
Per la prima volta, invece, gli stessi importi possono essere utilizzati altresì per coprire i costi sostenuti dai lavoratori per il pagamento delle spese di affitto o degli interessi del mutuo relativo all’acquisto della prima casa di abitazione.
Con riferimento a quest’ultimo punto l’Agenzia delle Entrate ha già fornito alcune indicazioni: viene ad esempio chiarito che per “spese per l’affitto” deve intendersi il “canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno “. L’Agenzia ha altresì specificato che, qualora gli importi erogati a titolo di fringe benefit siano utilizzati per il pagamento di tali voci di spesa, “il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute “.
La ratio della norma è quella di utilizzare lo strumento dei fringe benefit per aiutare i lavoratori a sostenere spese comuni e legate alla gestione quotidiana e familiare.
Da questo punto di vista i fringe benefit, anche attraverso le deroghe introdotte di volta in volta con i decreti emergenziali summenzionati, si sono dimostrati una tipologia di prestazione molto duttile.
Da ultimo, la Legge di Bilancio per il 2024 ha operato un intervento derogatorio, anche qui per il solo anno fiscale 2024, sulla tassazione dei premi di risultato disciplinata dalla Legge di Stabilità per il 2016. L’intervento è analogo a quello già previsto per il 2023 per tramite della Legge di Bilancio per il 2023. L’art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità per il 2016 prevede infatti che, sulle somme erogate in busta paga a titolo di premio di risultato, venga applicata un’aliquota sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Per effetto della Legge di Bilancio per il 2014 l’aliquota applicata ai premi pagati nell’anno in corso sarà del 5%.
L’intenzione del Legislatore anche qui è quella di consentire ai lavoratori di ricevere maggiore liquidità in busta paga a fronte di una riduzione dell’aliquota di tassazione.
Il premio di risultato non rappresenta tecnicamente una misura di welfare ma lo stesso è spesso collegato alla predisposizione da parte dei datori di lavoro di piani o piattaforme di welfare. La normativa prevede infatti che il premio di risultato, per scelta del lavoratore e sempre che lo consenta l’accordo che lo istituisce, possa essere convertito in tutto o in parte in prestazioni rientranti nell’offerta welfare, compresi i contributi versati ai fondi sanitari o ai fondi pensione.
L’attenzione sempre maggiore del Legislatore su queste tematiche dimostra quanto il welfare stia diventando sempre più importante all’interno del mercato del lavoro, rappresentando uno dei principali temi di interesse in sede di contrattazione.