Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio per l’anno 2024 (Legge 213/2023), entrano in vigore alcune novità in materia di previdenza, che passiamo in rassegna di seguito, così da avere un quadro aggiornato. In linea generale, l’intervento del legislatore si è concentrato sulla prosecuzione delle misure di uscita anticipata, sia pur con qualche revisione, puntando a ridurre per quanto possibile il peso dei contributi su alcune categorie. La revisione complessiva del sistema pensionistico e la maggiore diffusione delle adesioni ai fondi pensione resta obiettivo di legislatura, ma le misure con cui vi si provvederà hanno ancora bisogno di tempo e riflessione per vedere la luce.
Ecco le principali misure pensionistiche:
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Nuova pensione in “quota 103” (art. 1, commi 139-140):
si proroga anche per il 2024 la pensione anticipata in quota 103 già prevista per il 2023, con età anagrafica di almeno 62 anni e con un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Una novità di rilievo, però, riguarda il ricalcolo di questa pensione con il sistema contributivo ed un tetto massimo lordo mensile di quattro volte il trattamento minimo(per il 2023 era cinque volte), sino al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
È comunque confermato l’incentivo al posticipo al pensionamento, che consiste nella facoltà per chi abbia i requisiti per la pensione in quota 103 ma non la richieda, di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione Inps a suo carico.
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APE sociale (art. 1, commi 136-137):
è prorogata fino al 31 dicembre 2024 ma il requisito anagrafico minimo passa da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
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Opzione donna (art. 1, comma 138):
si applica alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni con età anagrafica di 61 anni. Sono però richiesti altri requisiti:
– assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente o un affine con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92;
– avere una riduzione della capacità lavorativa accertata per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
– essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
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Pensioni contributive (art. 1, comma 125, lett. a e b)
Per chi rientra nel sistema contributivo, è possibile andare in pensione a 64 anni di età e 20 anni di contributi a patto che la pensione sia di un certo ammontare.
In particolare, mentre in precedenza era sufficiente accumulare un montante da cui poter ottenere una pensione pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, ora la legge richiede che l’importo della pensione sia pari a 3 volte l’assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli (resta 2,8 volte per le donne con un figlio e si riduce a 2,6 volte per le donne con almeno due figli). Al contrario, la pensione contributiva per chi ha 71 anni di età e 5 anni di contributi non richiederà più un montante tale da avere 1,5 volte l’assegno sociale, ma sarà sufficiente arrivare all’importo dell’assegno sociale.
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Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024 (art. 1, commi 134-135)
. Nell’ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, nel 2024 sono previste riduzioni della rivalutazione delle pensioni oltre una determinata soglia.
Degne di attenzione, sono poi alcune altre misure che hanno un impatto indiretto sulle pensioni, incidendo sulla contribuzione:
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Interventi per il taglio al cuneo fiscale (art. 1, comma 15):
sono confermate anche per il 2024 le misure di esonero contributivo del 6% per redditi fino a circa 35.000 euro lordi e del 7% per redditi fino a 25.000, mantenendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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Fringe benefit(art. 1, commi 16-17):
per il 2024, in deroga a quanto stabilito dalla norma a regime, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
– le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi:
– i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
– i figli adottivi o affidati.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
3. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 18) : è prorogato anche per il 2024 della riduzione, già prevista nel 2023, dal 10 al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare sui c.d. premi di risultato.
4. Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli (art. 1, commi 180-182): sono esonerate da versamenti contributivi per il 2024, 2025 e 2026 le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro. Analogo esonero è previsto per il 2024 per le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. In entrambi i casi resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.