La deduzione dei contributi
I contributi versati a un fondo pensione, per sé o per un familiare fiscalmente a carico, sono deducibili dal reddito complessivo entro un plafond annuale di 5.164,57 euro (soglia elevabile fino a 7.746,86 euro per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari).
Ai fini del raggiungimento o meno della soglia di deducibilità non si computa il trattamento di fine rapporto (Tfr), che quindi può essere destinato a previdenza complementare in regime di neutralità fiscale senza limitazioni quantitative. A parità di reddito e propensione al consumo, la deduzione dei contributi consente a un aderente a una forma pensionistica complementare di versare e «investire» più risorse rispetto a un soggetto che accantona risorse finanziarie in favore di forme di risparmio puramente finanziarie.
I contributi versati a un fondo pensione per il tramite di un datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente dell’iscritto e pertanto l’esenzione di tali importi avviene già in busta paga, fermo restando il già menzionato limite di deduzione. In questo caso, la riduzione all’origine del reddito da lavoro dipendente comporta altresì il riconoscimento di ulteriori vantaggi come l’aumento di detrazioni Irpef da lavoro dipendente e comunque la riduzione del reddito complessivo, che è l’importo che il datore di lavoro riporta nella Certificazione Unica su cui sono calcolati l’assegno unico per i figli ed altre prestazioni sociali che aumentano con il diminuire del reddito da lavoro dipendente.
Va poi ricordato che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.
Vantaggi fiscali: un esempio pratico
Lavoratore dipendente: reddito 30.000 € lordi annui. Aliquota marginale Irpef 35%. Addizionali comunale e regionale 2%.
Possibile versamento al fondo pensione: € 1.000.
In caso di versamento risparmio oggi 370 €, per essere tassato al pensionamento, dopo 35 anni, per soli 90 €.
Fiscalità: informazioni pratiche da conoscere a fine anno
Abbiamo due modalità per effettuare un versamento al fondo pensione:
- versamento tramite trattenuta in busta paga;
- versamento diretto al fondo pensione.
- Versamento tramite trattenuta in busta paga va comunicato al datore di lavoro: i benefici fiscali vengono applicati direttamente dal datore di lavoro, senza ulteriori adempimenti.
- Versamento diretto al fondo pensione: i benefici fiscali vanno fatti valere in sede di dichiarazione dei redditi, presentando la documentazione a supporto. Il fondo pensione che riceve questi contributi, effettua la comunicazione all’Anagrafe tributaria in modo da mettere a nostra disposizione l’informazione nella piattaforma per il 730 precompilato. Per effettuare il versamento diretto, è necessario seguire le istruzioni del proprio fondo pensione, disponibili sul sito web dello stesso. Per dedurre dal reddito del 2023 è necessario che il versamento sia addebitato entro il 31 dicembre. Ma è preferibile non aspettare l’ultimo giorno per non rischiare ritardi.
Attenzione: se nell’anno 2022 si è superato il plafond di deducibilità, occorre comunicare al proprio fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, che non saranno tassati in sede di prestazione. Il termine per questa comunicazione è il 31 dicembre 2023!