I fondi sanitari sono degli strumenti integrativi nati con il fine di supportare il Servizio sanitario nazionale (Ssn) nell’erogazione di prestazioni sanitarie. L’attività dei fondi sanitari è rivolta esclusivamente nei confronti degli iscritti e – se previsto – del nucleo familiare degli stessi.
Poiché la finalità della sanità integrativa è quella di sostenere – erogando prestazioni sanitarie ai propri iscritti – il primo pilastro dell’assistenza sanitaria e quindi di contribuire alla realizzazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela della salute, il legislatore ha previsto un sistema di incentivi fiscali per promuovere l’adesione e la contribuzione a tali strumenti.
Esistono due principali categorie di fondi sanitari cui sono collegati due diversi tipi di incentivi fiscali.
Gli “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente attività assistenziale ex art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir” (o tipologia B, dalla sezione del registro dell’Anagrafe dei fondi sanitari cui si iscrivono, l’iscrizione è conditio sine qua non per il riconoscimento di benefici fiscali di cui si dirà) sono la grande maggioranza di fondi presenti nel panorama italiano e offrono tutte le categorie di prestazioni erogabili nell’ambito della sanità integrativa (integrative, aggiuntive e sostitutive rispetto a quelle offerte dal Servizio sanitario nazionale). Le prestazioni di questi fondi sono di volta in volta determinate dai singoli statuti e regolamenti.
In questa categoria troviamo anche i fondi sanitari negoziali o contrattuali che sono generalmente (ma non necessariamente) associazioni senza scopo di lucro nate grazie a contratti collettivi di lavoro o accordi collettivi. A tali tipologie di fondi possono iscriversi esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo che le istituisce, altre categorie di lavoratori esplicitamente ricomprese tra i destinatari ed eventualmente il nucleo familiare di tali soggetti.
I contributi versati ai suddetti fondi dal datore di lavoro o dal lavoratore in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale sono esclusi da reddito di lavoro dipendente entro un limite massimo di 3615,20 euro, entro tale plafond non sono quindi soggetti a tassazione.
Il beneficio fiscale riconosciuto sui contributi versati a tale categoria di enti – nella quale rientrano i due fondi sanitari rivolti alla platea di riferimento della Fondazione Enpaia, il fondo FIA e il fondo FIS – è riferito al reddito di lavoro dipendente per cui può essere “utilizzato” esclusivamente dai lavoratori che percepiscono questa tipologia di reddito o una tipologia di reddito “assimilata”. Le quota di spesa sanitaria rimborsata da un fondo per il quale i contributi non sono stati tassati non sarà detraibile, sarò invece comunque detraibile l’eventuale quota rimasta a carico dell’aderente.
È naturalmente possibile per un lavoratore autonomo iscriversi ad un fondo appartenente a questa categoria lo stesso – de iure condito – non potrà beneficiare dell’esclusione dei contributi dal proprio reddito di lavoro autonomo.
I lavoratori autonomi che non possono dedurre i contributi versati ai fondi di tipologia B (se e in quanto non percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilato) possono però sempre detrarre le spese sanitarie, anche se rimborsate.
La seconda categoria è poi rappresentata dai Fondi sanitari (strettamente) integrativi del Servizio sanitario nazionale ex art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992 (o tipologia A) che erogano esclusivamente prestazioni non comprese nei Lea o, per quelle comprese, rimborsano il ticket eventualmente pagato dal cittadino. Per i contributi versati a tali fondi è previsto il beneficio fiscale della deduzione dal reddito complessivo entro il plafond di 3615,20 euro.
Gli importi dedotti da reddito, come quelli esclusi, vengono sottratti dalla base imponibile e quindi non sono soggetti a tassazione.
Il beneficio appena descritto essendo collegato al reddito complessivo può essere utilizzato da qualsiasi soggetto abbia una qualunque tipologia di reddito.
Ad oggi, anche in considerazione del limitato ambito di intervento in cui possono operare, i fondi sanitari appartenenti a questa categoria attivi nel panorama italiano sono solo 7. A questi fondi possono iscriversi tutti i cittadini senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche.
L’adesione ad un fondo sanitario ha il prioritario vantaggio di garantire al soggetto che la fa una copertura sanitaria ulteriore rispetto a quella prevista dal primo pilastro pubblico di assistenza sanitaria. Oltre a ciò, consente però – al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa – di poter abbassare la base imponibile su cui viene applicata l’Irpef ed eventualmente di accedere con più facilità a ulteriori benefici connessi al reddito.