Dover effettuare un intervento medico, una visita o una terapia – quando non si ha la possibilità di accedere con tempestività al Servizio sanitario nazionale (Ssn) – può determinare la necessità di sostenere una spesa improvvisa cui non si è preparati.
Come noto, la normativa sui fondi pensione prevede la possibilità di accedere al montante accumulato per i fini previdenziali nel caso l’iscritto, il coniuge o il figlio debbano ricevere terapie o interventi straordinari determinati da situazioni gravissime e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
In questo caso, l’aderente consegnerà al fondo pensione il preventivo di spesa (se è prevista la possibilità di fruire delle anticipazioni sulla base di preventivi di spesa) o la fattura del medico che effettuerà la prestazione e al contempo l’idonea certificazione della struttura del Ssn (Asl o medico base) che attesti i requisiti di gravità e straordinarietà.
L’anticipazione del montante di previdenza complementare giustificata dalle spese di natura sanitaria potrà essere richiesta dall’iscritto in qualsiasi momento e per un importo massimo del 75% di quanto accumulato presso il fondo pensione. Per tale tipologia di prestazione, l’aliquota di tassazione prevista – sulla parte del capitale accumulato composto da contributi versati dopo il 1° gennaio del 2007 – è del 15-9%.
L’iscritto che riceverà tale prestazione si vedrà “anticipare” una parte della prestazione finale del fondo pensione.
L’anticipazione del fondo pensione è certamente uno strumento utile cui attingere nel caso in cui si debba sostenere una spesa sanitaria imprevista; tuttavia, prima di richiedere tale prestazione, è importante verificare se la spesa sanitaria non possa essere sostenuta ricorrendo ad un fondo sanitario cui si aderisce e contribuisce.
Lo scopo di un fondo sanitario è infatti quello di garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie a fronte di una contribuzione versata dall’iscritto. Il fondo sanitario non opera secondo meccanismi a capitalizzazione (i contributi versati dall’iscritto non vengono accantonati per finanziare le sue prestazioni) ma funziona seguendo scopi mutualistici e solidaristici.
Tale ente eroga le prestazioni – in natura o in forma rimborsuale – in base a quanto previsto a livello sostanziale e quantitativo nel proprio Piano sanitario.
Nel Piano sanitario sono indicate le prestazioni garantite all’iscritto e i massimali entro cui possono essere erogate. Il fondo sanitario, verificata la documentazione allegata alla richiesta inoltrata dall’iscritto, eroga la prestazione e l’erogazione avviene anche nel caso in cui l’importo richiesto sia superiore ai contributi versati dal richiedente.
Richiedendo la prestazione sanitaria (o il rimborso della stessa) al fondo sanitario, l’iscritto non andrà a intaccare un capitale in accumulo, piuttosto utilizzerà uno strumento per lo scopo per cui è stato pensato e costituito.
I contributi versati ad un fondo sanitario – a differenza di quelli trasferiti al fondo pensione – non andranno a comporre una prestazione futura che verrà poi erogata al raggiungimento di determinati requisiti, ma hanno lo scopo di garantire all’iscritto il diritto a ricevere tempo per tempo tutte le prestazioni garantite e altresì la partecipazione alla mutualità propria dell’ente.
Contrariamente a quanto accade alle somme anticipate dal fondo pensione, inoltre, i rimborsi e le prestazioni erogate dal fondo sanitario non sono soggette a tassazione (le spese sanitarie, per la quota rimborsata o coperta dal fondo, non potranno però essere portate in detrazione).
Naturalmente, se la spesa sanitaria da sostenere non è compresa tra quelle coperte dal Piano sanitario del fondo, l’anticipazione erogabile dal fondo pensione rimane un’opzione utile e percorribile!