Con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022) è stato definito il quadro normativo di riferimento per l’accesso al pensionamento per gli iscritti alla previdenza obbligatoria pubblica per l’anno in corso. Le principali novità riguardano l’uscita anticipata con “Quota 103”, la revisione restrittiva dei requisiti per l’opzione donna e il rinnovo dell’ape sociale. Riguardiamo le varie fattispecie di pensionamento con evidenza delle novità appena menzionate.
Il pensionamento di vecchiaia e quello in via anticipata rimangono invariati. Per la pensione di vecchiaia è previsto il requisito anagrafico corrispondente a 67 anni di età unitamente al requisito contributivo minimo pari ad almeno 20 anni di contribuzione. In tal caso non è prevista alcuna finestra mobile di slittamento tra la maturazione del diritto e l’accesso effettivo alla pensione.
Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi le donne a prescindere dall’età anagrafica. L’effettiva corresponsione del primo rateo previdenziale è differita di tre mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici (sia per il settore privato che per i lavoratori del settore pubblico).
Non si registrano novità per gli addetti a lavori usuranti che mantengono i requisiti ridotti di cui al Dlgs n. 67/2011, per cui il pensionamento è possibile con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi. Anche per i precoci non ci sono novità e nel 2023 è confermato il requisito contributivo ridotto a 41 anni a prescindere dall’età anagrafica se risulta svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e ci si trovi in una delle seguenti categorie: a) disoccupati con esaurimento integrale dell’indennità di disoccupazione; b) invalidi almeno al 74%; c) caregivers; d) addetti ad attività particolarmente “difficoltose e rischiose” inclusi decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018; e) addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al d.lgs. n. 67/2011.
In merito alla pensione anticipata con “Quota 103” disciplinata dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) i requisiti, maturati entro dicembre 2023, sono aver raggiunto una età anagrafica non inferiore a 62 con almeno 41 anni di contributi. L’effettiva decorrenza del rateo pensionistico è soggetta alla finestra mobile trimestrale per i lavoratori del settore privato e semestrale per i lavoratori del pubblico impiego. Una novità rispetto alle precedenti combinazioni per la pensione anticipata in quote (“Quota 100” e “Quota 102”) consiste nel fatto che la pensione con «Quota 103» è soggetta ad un tetto massimo alla misura del trattamento pensionistico erogabile. Infatti, l’importo della pensione non può eccedere il valore di cinque volte il trattamento minimo Inps stabilito per ciascun anno sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia. E’, quindi, un tetto mobile aggiornato ogni anno con l’inflazione. Poiché nel 2023 il trattamento minimo Inps è pari a 567,94€ il tetto è di 2.839,70€ lordi mensili. A decorrere dal compimento dei 67 anni l’Inps corrisponderà la pensione lorda mensile piena, maturata all’esito delle rivalutazioni applicate nel tempo, come se il tetto non avesse mai operato.
Relativamente all’Ape sociale si assiste al rinnovo della misura anche per l’anno 2023. Si tratta di una indennità e non di un pensionamento anticipato utile a salvaguardare categorie più deboli: a) disoccupati che abbiano terminato la possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione; b) invalidi civili almeno al 74%; c) caregivers; d) addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose». Restano invariati i requisiti di accesso che prevedono un minimo di 63 anni di età unitamente ad almeno 30 anni di contributi, 36 anni nelle attività «difficoltose e rischiose».
Per l’opzione donna la legge di bilancio per il 2023 ha introdotto restrizioni all’accesso. Il requisito anagrafico richiesto è di 60 anni di età sia per lavoratrici dipendenti che autonome (mentre nel 2022 era di 58 anni per dipendenti e 59 per autonome) mentre resta invariato il requisito contributivo che rimane di 35 anni. Tali requisiti devono essere stati maturati entro dicembre 2022. Il requisito anagrafico di 60 anni di età subisce una riduzione di un anno in presenza di un figlio di due anni in presenza di due o più figli. Possono accedere alla pensione con opzione donna solo le lavoratrici che rientrano in tre specifiche categorie: a) caregivers; b) in possesso di una invalidità civile almeno al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
Per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi i requisiti sono 58 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla presenza di figli. Resta in vigore il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico, ovvero la finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Con Opzione donna per il calcolo dell’assegno pensionistico viene applicato interamente il metodo contributivo, che tiene conto solo dei contributi versati durante la vita lavorativa ed è indipendente dal reddito. Infine, in tema di uscite anticipate, è utile segnalare che il decreto Milleproroghe ha confermato la disciplina dell’esodo incentivato (c.d. isopensione) con anticipo di 7 anni rispetto al pensionamento fino al 2026.
La disciplina della isopensione è una misura di gestione delle eccedenze del personale che riconosce la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, i quali accedono ad un assegno sostitutivo della pensione finanziato dal datore di lavoro fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata. Nell’originaria formulazione della norma, introdotta dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 92 del 2012, lavoratori coinvolti in piani di esodo sono quelli a cui manchino non più di 4 anni all’uscita pensionistica di vecchiaia o anticipata.
Il termine di anticipo di 4 anni era stato portato a 7 anni per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018 e riconfermato fino al 2023 dalla legge di bilancio 2021. La legge di conversione del Decreto Milleproroghe N. 198 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda per lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall’età per la pensione INPS.