di Paolo Pellegrini, Vice Direttore Mefop
I contributi versati a un fondo pensione, per sé o per un familiare fiscalmente a carico, sono deducibili dal reddito complessivo entro un plafond annuale di 5.164,57 euro (soglia elevabile fino a 7.746,86 euro per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari). Ai fini del raggiungimento o meno della soglia di deducibilità non si computa il trattamento di fine rapporto (Tfr), che quindi può essere destinato a previdenza complementare in regime di neutralità fiscale senza limitazioni quantitative. A parità di reddito e propensione al consumo, la deduzione dei contributi consente a un aderente a una forma pensionistica complementare di versare e «investire» più risorse rispetto a un soggetto che accantona risorse finanziarie in favore di forme di risparmio puramente finanziarie.
I contributi versati a un fondo pensione per il tramite di un datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente dell’iscritto e pertanto l’esenzione di tali importi avviene già in busta paga, fermo restando il già menzionato limite di deduzione. In questo caso, la riduzione all’origine del reddito da lavoro dipendente comporta altresì il riconoscimento di ulteriori vantaggi come l’aumento di detrazioni Irpef, del credito di 100-80 euro mensili (il nuovo trattamento integrativo) o di assegni al nucleo familiare che aumentano con il diminuire del reddito da lavoro dipendente.
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.
Vantaggi fiscali: un esempio pratico
Lavoratore dipendente: reddito 30.000 € annui. Aliquota marginale Irpef 38%. Addizionali comunale e regionale 2%.
Possibile versamento al fondo pensione: € 1.000.
In caso di versamento risparmio oggi 400 €, per essere tassato al pensionamento, dopo 35 anni, per soli 90 €.
Fiscalità: informazioni pratiche
Abbiamo due modalità per effettuare un versamento al fondo pensione:
- versamento tramite trattenuta in busta paga;
- versamento diretto al fondo pensione.
- Versamento tramite trattenuta in busta paga: i benefici fiscali vengono applicati direttamente dal datore di lavoro, senza ulteriori adempimenti.
- Versamento diretto al fondo pensione: i benefici fiscali vanno fatti valere in sede di dichiarazione dei redditi, presentando la documentazione a supporto. Il fondo pensione che riceve questi contributi, effettua la comunicazione all’Anagrafe tributaria in modo da mettere a nostra disposizione l’informazione nella piattaforma per il 730 precompilato. Per effettuare il versamento diretto, segui le istruzioni del tuo fondo pensione, disponibili sul sito web.
Comunicazione contributi non dedotti: verifica di non aver superato il tuo plafond di deducibilità. Se hai superato il plafond, devi comunicare al tuo fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, che non saranno tassati in sede di prestazione. Hai tempo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento (o entro l’eventuale data in cui sorge il diritto alla prestazione).
Il credito di imposta sui contributi reintegratori
Caso particolare e specifico riguarda i contributi reintegratori.
Queste sono le condizioni:
- ho chiesto in passato un’anticipazione al mio fondo pensione;
- questa anticipazione ha smobilizzato M3 (il montante accumulato dopo il 1.1.2007) ed è stata tassata (es. per acquisto prima casa: tassazione al 23%);
- ho poi versato dei contributi nell’anno 2020 eccedenti il plafond di deducibilità.
Ricorrendo queste condizioni, posso chiedere il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi che mi accingo a presentare. L’importo del credito è pari alle tasse applicate a suo tempo sull’anticipazione, in proporzione alle somme reintegrate.
Esempio:
– sono iscritto al fondo pensione dal 2007 e nel 2015 ho chiesto 1000 euro di anticipazione per acquisto prima casa: tassazione applicata 230 euro (23%)
– nel 2020 ho utilizzato tutto il plafond di deducibilità e ho versato ulteriori 1000 euro
– ho diritto a un credito di imposta di 230 euro in dichiarazione dei redditi.
Ho quindi rimesso i 1000 euro nel fondo pensione, recuperando le tasse applicate nel 2015. Quando prenderò la prestazione pensionistica, i 1000 euro saranno tassati con l’aliquota del 15-9%.
Come fare in pratica per ottenere il credito di imposta?
Ricorrendo tutti i presupposti indicati è sufficiente inviare al fondo pensione una comunicazione con cui si dichiari che il contributo è reintegratorio e si intende far valere il credito di imposta. In sede di dichiarazione è sufficiente presentare al Caf o commercialista copia della la comunicazione inviata al fondo e le certificazioni rilasciate a suo tempo al momento in cui ho ottenuto l’anticipazione (CU e/o prospetto di liquidazione dell’anticipazione reintegrata).